Statuto

Convenzione per la costituzione dell’associazione “Memoria della Benedicta”

PREMESSO CHE:

la Provincia di Alessandria ha promosso, con deliberazione n. 511177782 del 27.10.2000 la costituzione di un Comitato promotore per il recupero e la valorizzazione dei luoghi e del sacrario della Benedicta, al quale hanno successivamente aderito con lettera formale tutti gli Enti sotto elencati, oltre al Consiglio Regionale del Piemonte;
La stessa Regione Piemonte, proprietaria del sito storico della Benedicta, ha già regolato con specifica e separata convenzione, i propri rapporti di concessione dei terreni alla Comunità Montana Alta VaI Lemme e Alto Ovadese; essa intende inoltre stipulare un’ulteriore convenzione per patrocinare, attivare e sostenere la collaborazione con il soggetto gestore delle iniziative di promozione e valorizzazione culturale del sito storico e della memoria dei fatti ad esso connessi – legati alla guerra, alla Resistenza e alla deportazione – attraverso il proprio “Comitato per /a difesa dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione”, secondo quanto prospettato con la lettera del Consiglio Regionale del Piemonte prot. 1289 del 16.1.2003; Analoghe iniziative di collaborazione e sostegno sono in corso di definizione da parte della Regione Liguria e degli Enti ad essa collegati nel settore della promozione culturale e della memoria dei fatti legati alla guerra, alla Resistenza e alla deportazione;

Sulla base di quanto sopra esposto gli enti e soggetti aderenti al Comitato promotore hanno inteso coordinare e concentrare i propri sforzi e le proprie risorse tecniche, economiche, scientifiche e promozionali attraverso la costituzione di un autonomo soggetto giuridico in grado di gestire in modo razionale e coerente, oltre che efficace ed efficiente, le attività di valorizzazione della Benedicta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

fra le seguenti istituzioni e associazioni:
– Provincia di Alessandria;
– Provincia di Genova;
– Città di Alessandria;
– Comune di Genova;
– Comune di Bosio;
– Comune di Carrosio;
– Comune di Casaleggio Boiro;
– Comune di Fraconalto;
– Comune di Gamalero;
– Comune di Lerma;
– Comune di Mornese;
– Città di Novi Ligure;
– Città di Ovada;
– Comune di Serravalle Scrivia;
– Comune di Tagliolo Monferrato;
– Comune di Voltaggio;
– Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese;
– Comunità Montana Valli Stura e Orba;
– Comunità Montana Alta Val Polcevera;
– Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo;
– Istituto della Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Alessandria;
– Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea;
– Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Alessandria;
– Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Genova;
– Istituto del Nastro Azzurro – Federazione Provinciale di Alessandria;
– Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti – Sede Regionale Piemonte;
– Associazione Amici della Colma – Tagliolo Monferrato;
– Federazione Italiana Volontari della Libertà – Sede Regionale Ligure;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione denominata “Associazione memoria della Benedicta” promossa dagli Enti sopra elencati.
Lo statuto regola il funzionamento dell’associazione, con particolare riferimento agli organi.

ARTICOLO 2 – COMPONENTI

L’Assemblea dell’Associazione è composta da enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro che manifestino la volontà di aderire e intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione; non sono ammesse persone fisiche.
L’adesione in qualità di membri effettivi dei soggetti di cui al comma precedente è approvata dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 3 – SEDE E SITO STORICO

L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Bosio; la sede operativa e la segreteria sono definiti dal Direttivo, sulla base delle esigenze tecniche ed amministrative.
La Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, concessionaria dei terreni e immobili del sito storico della Benedica (di proprietà della Regione Piemonte) aderendo all’Associazione riconosce la stessa quale soggetto titolato a proporre e svolgere – direttamente o tramite l’Amministrazione Provinciale di Alessandria e il Comune di Bosio – lavori di restauro, interventi di valorizzazione e attività di gestione e manutenzione ordinaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni preventive della Regione Piemonte e dello stesso Concessionario e il rispetto delle procedure amministrative, finalizzate al rilascio di pareri, concessioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 – SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale della “Benedicta” di Bosio, destinata quale centro di attività culturali sul tema della Guerra, della Resistenza e della Deportazione, anche attraverso un Centro di Documentazione – Spazio espositivo a carattere museale.
L’Associazione sostiene inoltre le amministrazioni competenti nella tutela e valorizzazione del Sacrario dei Martiri della Benedicta.
Attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, spettacoli teatrali e musicali, rassegne, sentieri e percorsi attrezzati sul tema della Resistenza, oltre a eventi culturali in genere, l’Associazione si propone inoltre di promuovere e valorizzare a tutti i livelli, il sito e la memoria della Benedicta.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Ente è formato dalle quote associative, stabilite per il primo anno secondo la tabella “allegato A” ed in seguito dall’Assemblea, e dai contributi concessi dallo Stato, Regione, Enti Pubblici e privati, persone fisiche, oltre ad eventuali introiti derivanti dall’attività associativa, inclusa la vendita di oggettistica e libri, nonché la prestazione di servizi connessi alla fruizione.
Potrà inoltre ricevere donazioni e legati sia da parte dei propri soci che da terzi.
I fondi così raccolti saranno esclusivamente impegnati per lo scopo associativo, ed è escluso ogni vantaggio patrimoniale per i Soci.

ARTICOLO 6 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Revisore dei Conti.
Gli incarichi sociali sono gratuiti; agli Amministratori eletti non spetta alcun compenso, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti determinati dal Direttivo e compatibilmente con le disponibilità economiche.

ARTICOLO 7 – DURATA

La durata dell’Associazione non è predeterminata; essa potrà essere sciolta, qualora vengano meno i presupposti per la sua operatività.
In caso di scioglimento dell’Associazione, eventuali beni acquisiti e fondi residui saranno devoluti al Comune di Bosio per le stesse finalità di cui al punto 4.

ARTICOLO 8 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per il primo biennio di attività la sede operativa e la segreteria sono stabilite presso la Provincia di Alessandria.
Per quanto non previsto dalla Presente Convenzione, dallo Statuto e dai Regolamenti si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

Bosio, lì 13 ottobre 2003

Allegato A) alla Convenzione

 

Statuto

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE, COMPONENTI, SEDE E SCOPO

E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro, denominata ”Associazione memoria della Benedicta”.
Essa è composta da Enti Pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, che manifestino la volontà di aderire e intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Non sono ammesse persone fisiche.
L’adesione in qualità di membri effettivi dei soggetti di cui al comma precedente è approvata dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti.
L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Bosio; la sede operativa e la segreteria sono definiti dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze tecniche ed amministrative.
L’Associazione si propone la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale della “Benedicta” di Bosio, destinata quale centro di attività culturali sul tema della guerra, della Resistenza e della deportazione, anche attraverso un Centro di Documentazione – Spazio espositivo a carattere museale; essa sostiene inoltre le amministrazioni competenti nella tutela e valorizzazione del Sacrario dei Martiri della Benedicta.
Attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, spettacoli teatrali e musicali, rassegne, sentieri e percorsi attrezzati sui temi della guerra, della Resistenza e della deportazione, oltre a eventi culturali in genere, l’Associazione si propone inoltre di promuovere e valorizzare a tutti i livelli, il sito e la memoria della Benedicta.

ARTICOLO 2 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative, stabilite per il primo anno nell’atto costitutivo ed in seguito dall’Assemblea ai sensi dell’art. 4, e dai contributi concessi da Stato, Regione, Enti Pubblici e privati, persone fisiche, oltre ad eventuali introiti derivanti dall’attività associativa, inclusa la vendita di oggettistica e libri, nonché la prestazione di servizi connessi alla fruizione.
Potrà inoltre ricevere donazioni e legati sia da parte dei propri soci che da terzi.
I fondi così raccolti saranno esclusivamente impegnati per lo scopo associativo, ed è escluso ogni vantaggio patrimoniale per i Soci.

ARTICOLO 3 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Revisore dei Conti.
Gli incarichi sociali sono gratuiti; agli Amministratori eletti non spetta alcun compenso, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti determinati dal Direttivo e compatibilmente con le disponibilità economiche.

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEA

L’Assemblea – costituita dai Legali rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti aderenti – nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti; determina gli indirizzi generali dell’attività associativa, approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, accetta l’adesione di nuovi soci.
L’Assemblea fissa le quote associative distinguendo gli Enti che contribuiscono a livello economico e tecnico dalle Associazioni, che prestano anche opera diretta di collaborazione tramite l’azione dei loro volontari.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci iscritti, ed in seconda convocazione, che potrà avvenire mezz’ora dopo la prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Ogni partecipante all’Assemblea può rappresentare un solo Ente; non sono ammesse deleghe da parte di un Socio a un altro Socio.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice sulle nomine, sugli indirizzi generali dell’attività, sull’approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo, nonché sulle quote associative.
Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento occorre la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
L’Assemblea approva a maggioranza – su proposta del Consiglio Direttivo – il Regolamento relativo alle funzioni elettorali, ai diritti e ai doveri dei Soci, per quanto non previsto nel presente Statuto.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco di Bosio (o suo delegato) almeno una volta all’anno per il bilancio preventivo e consuntivo, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 5 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale rappresentante dell’ Associazione e la rappresenta verso i terzi; viene eletto dall’Assemblea a maggioranza tra le persone proposte dai soci.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento con funzioni vicarie; in assenza di entrambi il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente fino ad un massimo di 11 membri nominati dall’Assemblea tra le persone proposte dai soci.*
AI Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, con eccezione delle prerogative spettanti per legge all’Assemblea e al presidente; dura in carica quattro anni.
Per le delibere del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio può redigere un Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività gestionale e contabile, previa approvazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 7 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è eletto per la durata di 2 anni; opera l’attività di controllo sulla gestione con le modalità definite dal relativo Regolamento.

ARTICOLO 7 bis – IL SEGRETARIO*

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell’Associazione.
Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la verbalizzazione; provvede inoltre alle attività gestionali delegategli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
La durata dell’incarico del Segretario non può eccedere quella del mandato del Presidente.
Eventuali compensi sono attribuiti con le modalità previste dall’art. 8 primo comma.

ARTICOLO 8 – INCARICHI PER COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi retribuiti per collaborazioni professionali, nel caso di specifiche esigenze che richiedano interventi professionalmente qualificati.
L’Associazione può affidare le funzioni di cassa a Enti, Istituti Bancari o Società Finanziarie.

ARTICOLO 9 – SCIOGLIMENTO

La durata dell’ Associazione non è predeterminata; essa potrà essere sciolta, qualora vengano meno i presupposti per la sua operatività, con la maggioranza fissata all’art. 4.
In caso di scioglimento dell’Associazione, eventuali beni acquisiti e fondi residui saranno devoluti al Comune di Bosio per le stesse finalità di cui al punto 1.

ARTICOLO 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dei Regolamenti si rinvia alle norme del Codice Civile e allanormativa vigente in materia.

* Modifica statuto deliberata dall’Assemblea in data 22/03/2004

Allegato B) alla Convenzione

Ripartizione delle quote associative annuali

Quote
Associazioni
senza scopo di lucro (volontariato)
€ 50
Comuni
con meno di 250 abitanti (fino a 249)*
€ 75
Comuni
con meno di 500 abitanti (fino a 499)*
€ 150
Comuni
con meno di 1.000 abitanti (fino a 999)
€ 250
Comuni
con meno di 3.000 abitanti (fino a 2.999)
€ 500
Comuni
con meno di 10.000 abitanti (fino a 9.999)
€ 1.000
Parchi,
Istituti culturali e di ricerca
€ 1.000
Comunità Montane € 1.000
Comuni
con meno di 60.000 abitanti (fino a 59.999)
€ 2.000
Comuni
con più di 60.000 abitanti
€ 5.000
Province € 5.000

*Modifica quote deliberata dall’Assemblea del 22/03/2004

Regolamento elettorale e dei Diritti e Doveri dei soci

ARTICOLO 1

L’ammissione dei soci – aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 dello Statuto – è subordinata alla presentazione di formale richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico interessato, da sottoporsi al previo parere del Consiglio Direttivo, che poi propone l’ammissione alla successiva Assemblea.
Dopo il parere favorevole del Direttivo il socio richiedente può già partecipare in via temporanea alle attività istituzionali dell’Associazione previste dall’art. 3 dello Statuto e intervenire alle riunioni organizzative; in caso di Assemblee straordinarie può intervenire senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo provvede all’annotazione degli aderenti nel libro degli Associati.

ARTICOLO 2

In caso di parere negativo, il Consiglio Direttivo riferisce all’Assemblea circa i motivi della reiezione della domanda di ammissione all’Associazione.
Lo stesso Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea la cancellazione dall’Associazione di quei membri che non hanno rispettato gli obblighi previsti dallo Statuto, o che comunque hanno assunto comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione. In ogni caso la proposta deve essere comunicata anche ai soggetti interessati prima dell’Assemblea, per dar loro facoltà di replica o giustificazione.
Il socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e di eventuali ulteriori contributi versati.

ARTICOLO 3

AI momento dell’ammissione il Socio deve provvedere al pagamento della quota associativa; il mancato pagamento annuale – entro la data fissata dal Consiglio Direttivo – comporta la decadenza ed impedisce l’esercizio del voto in assemblea.

ARTICOLO 4

I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché le disposizioni del Presidente che ne danno concreta attuazione.
Si impegnano inoltre, nei limiti delle loro capacità e possibilità, alla crescita del patrimonio culturale e materiale dell’Associazione, con spirito di collaborazione e scambio costruttivo di idee ed esperienze.

ARTICOLO 5

I Soci in regola con il versamento delle quote hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, ad essere proposti alle cariche associative.

ARTICOLO 6

L’assemblea è convocata con avviso scritto inviato a ciascun Socio almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; per i casi di motivata urgenza la comunicazione può essere fatta a mezzo telegramma o fax entro le 24 ore che precedono l’assemblea.
Nel caso che l’Assemblea sia convocata su richiesta di almeno 1/3 dei Soci, l’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, l’Assemblea può essere convocata – con il consueto preavviso e con lo stesso Ordine del giorno – dal Socio più anziano (data di ammissione) tra i presentatori.
Qualora l’Assemblea sia convocata su richiesta di 1/3 dei Soci, l’ordine del giorno dovrà contenere obbligatoriamente e prioritariamente i punti di discussione per i quali è richiesta la trattazione da parte degli Associati.
Delle riunioni dell’Assemblea il Segretario redige un verbale sommario con la sola specificazione delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno 2 componenti il Consiglio stesso. In tal caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni.
La convocazione avviene normalmente in via breve e senza formalità, anche oralmente (per via telefonica); in caso di convocazione scritta, questa può avvenire anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
Delle riunioni del Direttivo il Segretario redige un verbale sommario con la sola specificazione delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 8

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione e i suoi Organi sono sottoposte – con esclusione di ogni altra giurisdizione – alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti in contenzioso e il terzo di comune accordo, con funzione dì presidente; il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro voto sarà inappellabile.